Accordo di ristrutturazione dei debiti
artt.57 e ss. CCII
artt.57 e ss. CCII
L’ Accordo di Ristrutturazione del debito rientra nei cd. «accordi giudiziali» in quanto procedure concorsuali che richiedono l’intervento e la partecipazione dell’autorità giudiziale nel processo di omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dell’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e sono soggetti ad omologazione.
Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei: entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data ed entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 57 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) è uno strumento previsto per facilitare la ristrutturazione dei debiti di un’impresa in difficoltà, evitando così l’insolvenza o la liquidazione.
È uno degli strumenti previsti dalla legge per la gestione della crisi d’impresa e offre la possibilità per l’imprenditore di trovare un accordo con i propri creditori al fine di risanare la propria situazione finanziaria.
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