Accordo di ristrutturazione dei debiti

artt.57 e ss. CCII

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Un’opportunità per Ricominciare

L’ Accordo di Ristrutturazione del debito rientra nei cd. «accordi giudiziali» in quanto procedure concorsuali che richiedono l’intervento e la partecipazione dell’autorità giudiziale nel processo di omologazione ai sensi dell’art. 48 CCII.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall’imprenditore, anche non commerciale e diverso dell’imprenditore minore, in stato di crisi o di insolvenza con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti e sono soggetti ad omologazione.

Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei: entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data ed entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione.

Cos’è l’accordo di ristrutturazione del debito?

L’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 57 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) è uno strumento previsto per facilitare la ristrutturazione dei debiti di un’impresa in difficoltà, evitando così l’insolvenza o la liquidazione.

È uno degli strumenti previsti dalla legge per la gestione della crisi d’impresa e offre la possibilità per l’imprenditore di trovare un accordo con i propri creditori al fine di risanare la propria situazione finanziaria.

Come Funziona l’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti?

  • Finalità: L’accordo ha come obiettivo il superamento della crisi d’impresa attraverso la ristrutturazione dei debiti, evitando così la dichiarazione di insolvenza e la conseguente liquidazione dell’impresa.
  • Destinatari: È rivolto alle imprese che si trovano in difficoltà economica ma che sono ancora in grado di continuare la propria attività. L’accordo può essere utilizzato anche per imprese che non siano ancora insolventi ma che rischiano di esserlo.
  • Struttura dell’accordo: Può prevedere una serie di misure per ristrutturare il debito, come la riduzione o la dilazione dei pagamenti, la modifica delle condizioni contrattuali, o altre soluzioni concordate tra il debitore e i creditori.
  • Funzione del tribunale: Il tribunale ha il compito di omologare l’accordo, rendendolo giuridicamente vincolante per tutti i creditori, anche per quelli che non hanno aderito al piano. L’omologazione del tribunale è un passaggio fondamentale per rendere definitivo l’accordo e avere l’effetto di estendere l’accordo ai creditori dissenzienti.
  • Requisiti per l’ammissibilità: L’articolo 57 CCII stabilisce che l’accordo può essere richiesto solo se l’impresa è in una situazione di difficoltà economica ma non è ancora in stato di insolvenza. Inoltre, il piano di ristrutturazione deve essere credibile e sostenibile, con l’obiettivo di ripristinare la capacità di pagamento dell’impresa.

Differenze con altri strumenti della legge

  • Concordato preventivo: A differenza del concordato preventivo, che prevede una soluzione più formale e spesso coinvolge la liquidazione del patrimonio aziendale, l’accordo di ristrutturazione dei debiti è uno strumento meno invasivo e può essere utilizzato prima che l’impresa arrivi a una situazione di insolvenza.
  • Piani di risanamento: L’accordo di ristrutturazione dei debiti è una forma di piano di risanamento che però prevede una maggiore formalizzazione e il coinvolgimento di un giudice.
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