Concordato Preventivo
artt.84 e ss. CCII
artt.84 e ss. CCII
L’imprenditore, diverso da quello minore, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può accedere alla procedura di concordato. Si tratta di una proposta nei confronti di tutti i creditori, la quale deve soddisfare gli stessi in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale (diretta o indiretta) ovvero la liquidazione del patrimonio.
Si tratta di una procedura concorsuale (art. 84 CCII), in quanto richiede l’omologazione del Tribunale, che interessa tutto il patrimonio ricostruibile del debitore, interessa tutti i creditori del debitore, i cd. «creditori concorsuali», richiede il consenso dei creditori, i quali devono votare in una prospettiva organizzativa di gruppo e attraverso le regole sulla maggioranza dei voti; dopo l’omologazione, il contratto vincola tutti i creditori (si parla di effetto legale esteso su tutti i creditori).
Il concordato preventivo può essere di due diverse tipologie: concordato liquidatorio e concordato in continuità.
Il concordato preventivo (disciplinato dall’art. 84 e seguenti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII) è una procedura giuridica prevista per le imprese in difficoltà economica, che consente loro di evitare la liquidazione, ristrutturando i debiti con i creditori attraverso un piano concordato. Questa procedura è destinata a imprese che si trovano in una situazione di insolvenza o che sono prossime all’insolvenza, e offre la possibilità di trovare una soluzione per la continuità aziendale, al fine di preservare valore economico e occupazione.
Presentazione della domanda: Il debitore presenta la domanda di concordato preventivo al tribunale competente, accompagnata da un piano di ristrutturazione dei debiti, che può comprendere il pagamento parziale o dilazionato dei debiti stessi. Il piano può essere redatto dal debitore stesso o, in alcuni casi, con l’assistenza di professionisti, come consulenti e commissari.
Nomina di un commissario giudiziale: Il tribunale può nominare un commissario giudiziale per supervisionare la procedura, verificare l’affidabilità del piano di concordato e garantire che l’esecuzione del piano avvenga correttamente.
Verifica della fattibilità: Il tribunale verifica la fattibilità e la convenienza del piano rispetto agli interessi di tutti i creditori, per evitare che i creditori siano danneggiati.
Votazione del piano da parte dei creditori: dopo l’approvazione preliminare del tribunale, il piano viene sottoposto al voto dei creditori. Affinché il piano di concordato venga approvato, è necessario ottenere una maggioranza qualificata, che solitamente prevede l’approvazione di almeno il 60% dei creditori per valore (in caso di concordato con soddisfazione dei creditori).
Omologa da parte del tribunale: se i creditori approvano il piano e non ci sono opposizioni da parte di soggetti interessati (ad esempio, creditori dissenzienti o altri), il tribunale può omologare il concordato, rendendo l’accordo vincolante per tutti i creditori, anche quelli che non hanno approvato il piano. L’omologazione ha l’effetto di consolidare l’accordo e dare piena esecutività al piano concordatario. Una volta omologato, il piano diventa obbligatorio per tutti i creditori, anche per quelli che non hanno partecipato alla votazione, e l’impresa potrà riprendere la propria attività secondo quanto previsto nel piano. In caso di inadempimento del piano, si potrà procedere con la liquidazione dell’impresa.
Flessibilità: La procedura consente di adottare diverse soluzioni per la gestione dei debiti, come la dilazione dei pagamenti o la riduzione del debito stesso, in modo che l’impresa possa continuare a operare.
Continuità aziendale: Il concordato preventivo mira a tutelare la continuità aziendale, cercando di evitare la cessazione dell’attività economica, salvo in caso di concordato con liquidazione.
Efficacia vincolante: Una volta omologato, il piano di concordato è vincolante per tutti i creditori, compresi quelli che non hanno approvato il piano.
Differenze con altre procedure di insolvenza: mentre il concordato preventivo offre la possibilità di continuare l’attività dell’impresa, la liquidazione giudiziaria (fallimento) comporta la cessazione dell’attività di impresa. L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) è invece uno strumento più flessibile e meno formale, ma non prevede la stessa protezione giuridica e l’estensione vincolante del concordato preventivo. È utilizzato in una fase meno grave della crisi rispetto al concordato preventivo.
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