Concordato Preventivo

artt.84 e ss. CCII

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Un’opportunità per Ricominciare

L’imprenditore, diverso da quello minore, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può accedere alla procedura di concordato. Si tratta di una proposta nei confronti di tutti i creditori, la quale deve soddisfare gli stessi in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale (diretta o indiretta) ovvero la liquidazione del patrimonio.

Si tratta di una procedura concorsuale (art. 84 CCII), in quanto richiede l’omologazione del Tribunale, che interessa tutto il patrimonio ricostruibile del debitore, interessa tutti i creditori del debitore, i cd. «creditori concorsuali», richiede il consenso dei creditori, i quali devono votare in una prospettiva organizzativa di gruppo e attraverso le regole sulla maggioranza dei voti; dopo l’omologazione, il contratto vincola tutti i creditori (si parla di effetto legale esteso su tutti i creditori).

Il concordato preventivo può essere di due diverse tipologie: concordato liquidatorio e concordato in continuità.

Cos’è il Concordato Preventivo?

Il concordato preventivo (disciplinato dall’art. 84 e seguenti del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – CCII) è una procedura giuridica prevista per le imprese in difficoltà economica, che consente loro di evitare la liquidazione, ristrutturando i debiti con i creditori attraverso un piano concordato. Questa procedura è destinata a imprese che si trovano in una situazione di insolvenza o che sono prossime all’insolvenza, e offre la possibilità di trovare una soluzione per la continuità aziendale, al fine di preservare valore economico e occupazione.

  • Obiettivo: L’obiettivo principale del concordato preventivo è consentire all’impresa di evitare la liquidazione e superare la crisi attraverso un accordo con i creditori. Può prevedere la ristrutturazione dei debiti, la riduzione degli stessi, o una dilazione dei pagamenti, con l’intento di evitare la dichiarazione di fallimento.
  • Destinatari: La procedura è destinata alle imprese che si trovano in stato di insolvenza, ossia che non sono più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Il concordato preventivo può essere richiesto sia da imprese individuali sia da società, comprese quelle in crisi economica grave, ma che abbiano una possibilità concreta di ristrutturare il debito.

Abbiamo due tipi di concordato:

  • Concordato con continuità aziendale: Il piano prevede che l’impresa continui la propria attività operativa direttamente o indirettamente attraverso un affitto d’azienda, pagando i debiti attraverso un piano di ristrutturazione che può comportare la riduzione del debito o la dilazione dei pagamenti.
  • Concordato con liquidazione dell’azienda: In questo caso, l’impresa può decidere di liquidare parte del suo patrimonio per pagare i creditori, ma l’azienda stessa potrebbe essere successivamente cessata.

Come Funziona il Concordato Preventivo?

  • Presentazione della domanda: Il debitore presenta la domanda di concordato preventivo al tribunale competente, accompagnata da un piano di ristrutturazione dei debiti, che può comprendere il pagamento parziale o dilazionato dei debiti stessi. Il piano può essere redatto dal debitore stesso o, in alcuni casi, con l’assistenza di professionisti, come consulenti e commissari.

  • Nomina di un commissario giudiziale: Il tribunale può nominare un commissario giudiziale per supervisionare la procedura, verificare l’affidabilità del piano di concordato e garantire che l’esecuzione del piano avvenga correttamente.

  • Verifica della fattibilità: Il tribunale verifica la fattibilità e la convenienza del piano rispetto agli interessi di tutti i creditori, per evitare che i creditori siano danneggiati.

  • Votazione del piano da parte dei creditori: dopo l’approvazione preliminare del tribunale, il piano viene sottoposto al voto dei creditori. Affinché il piano di concordato venga approvato, è necessario ottenere una maggioranza qualificata, che solitamente prevede l’approvazione di almeno il 60% dei creditori per valore (in caso di concordato con soddisfazione dei creditori).

  • Omologa da parte del tribunale: se i creditori approvano il piano e non ci sono opposizioni da parte di soggetti interessati (ad esempio, creditori dissenzienti o altri), il tribunale può omologare il concordato, rendendo l’accordo vincolante per tutti i creditori, anche quelli che non hanno approvato il piano. L’omologazione ha l’effetto di consolidare l’accordo e dare piena esecutività al piano concordatario. Una volta omologato, il piano diventa obbligatorio per tutti i creditori, anche per quelli che non hanno partecipato alla votazione, e l’impresa potrà riprendere la propria attività secondo quanto previsto nel piano. In caso di inadempimento del piano, si potrà procedere con la liquidazione dell’impresa.

Maggiori Vantaggi del Concordato

  • Flessibilità: La procedura consente di adottare diverse soluzioni per la gestione dei debiti, come la dilazione dei pagamenti o la riduzione del debito stesso, in modo che l’impresa possa continuare a operare.

  • Continuità aziendale: Il concordato preventivo mira a tutelare la continuità aziendale, cercando di evitare la cessazione dell’attività economica, salvo in caso di concordato con liquidazione.

  • Efficacia vincolante: Una volta omologato, il piano di concordato è vincolante per tutti i creditori, compresi quelli che non hanno approvato il piano.

  • Differenze con altre procedure di insolvenza: mentre il concordato preventivo offre la possibilità di continuare l’attività dell’impresa, la liquidazione giudiziaria (fallimento) comporta la cessazione dell’attività di impresa. L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) è invece uno strumento più flessibile e meno formale, ma non prevede la stessa protezione giuridica e l’estensione vincolante del concordato preventivo. È utilizzato in una fase meno grave della crisi rispetto al concordato preventivo.

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